Art. 70.
(Condanna degli uffici al rimborso immediato o al risarcimento).

      1. Se il giudice condanna l'ufficio dell'agenzia fiscale, l'ente locale o regionale, l'agente della riscossione o l'ente previdenziale al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15 della presente legge, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva, a norma dell'articolo 475 del codice di procedura civile, dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 369 del medesimo codice di procedura civile.
      2. Il rilascio delle copie esecutive delle sentenze per procedere all'esecuzione deve avvenire senza il pagamento dell'imposta di bollo, applicando soltanto per le spese l'articolo 25, comma 2.